Newsletter, copyright e web: il caso Google Alert

Recentemente abbiamo approfondito, per conto di un nostro cliente, la possibilità di realizzare una newsletter quotidiana che rielaborasse informazioni pubblicate sul web da testate di uno specifico settore di riferimento. La proposta era di utilizzare come filtro gli avvisi di Google Alert, così da poter usufruire di una selezione accurata di notizie relative ai principali argomenti di interesse del nostro committente.

Dopo un attento studio della normativa di riferimento, ci siamo però ritrovati di fronte all’impossibilità di realizzare un simile prodotto editoriale, la cui diffusione avrebbe comportato la violazione di alcuni tra i più importanti principi in materia di tutela del diritto d’autore.

Due sono gli articoli della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) contro i quali ci siamo scontrati:

  • Art. 65 - Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Il primo ostacolo: la maggior parte degli articoli linkati dagli avvisi di Google Alert riporta in calce la dicitura “riproduzione riservata” o “riproduzione vietata”.

  • Art. 70 - Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. […] Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

copyright-sul-web

Per disambiguare l’interpretazione di questo articolo, che lascia alcuni dubbi circa la liceità dell’utilizzo di contenuti la cui riproduzione non sia espressamente riservata, abbiamo fatto ricorso alla sentenza n. 2089 della Cassazione civile sez. I, 7 marzo 1997:

“In tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto
o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall'art. 70 l. 22 aprile 1941 n. 633 […] trova fondamento nelle particolari finalità sopraindicate, le quali siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell'opera utilizzata escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di questa.

Pertanto l'uso di brani di opere protette, per finalità meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito del cit. art. 70 e quindi illegittimo […] e non può ritenersi neppure giustificato alla stregua dell'art. 10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399, che, mentre rinvia, nel comma 2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento) dichiara lecita la citazione dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo scopo", e richiede quindi che la riproduzione parziale di un'opera per poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.

La lettura di questa sentenza ci ha definitivamente palesato l'impossibilità di realizzare una newsletter utilizzando il servizio di Google Alert. E non solo perché avremmo violato la legge in materia, ma perché avremmo utilizzato uno strumento (Google News) a sua volta ritenuto colpevole di violazione del diritto d’autore!

Qualche ricerca in rete ci ha infatti svelato come Google sia già ritenuto “fuorilegge”

  • in Norvegia: si è stabilito che la pubblicazione di miniature di fotografie su Google News viola i diritti degli editori e le leggi del paese;
  • in Belgio: Google.be è stato condannato ad eliminare dal proprio servizio di news tutti gli stralci di articoli, e le foto, provenienti dai quotidiani della stampa belga (in lingua francese e tedesca) aderenti all'associazione Copiepresse.

Lo scorso agosto anche l’Italia ha avviato un’inchiesta sul servizio Google News, per verificarne l’abuso di posizione dominante. Questa la dichiarazione (di guerra?) delle autorità competenti:

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 26 agosto 2009, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Google Italy per verificare se i comportamenti della società, in considerazione della sua indiscussa predominanza nella fornitura di servizi di ricerca on line, siano idonei ad incidere indebitamente sulla concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria on line e a consolidare la sua posizione nella intermediazione di spazi pubblicitari.”

Scarica la Guida gratuita per inviare newsletter efficaci!

Non sei un esperto di email marketing? Scarica la guida completa e ti invieremo anche i dettagli del nostro servizio DEM Professional

Articoli correlati

Scrivi un commento

* I campi con l'asterisco sono obbligatori